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Regime transitorio di accesso alla professione di Perito Industriale. Proroga termini al 31/12/2024

Potranno ancora iscriversi al ns. albo i diplomati periti industriali degli istituti tecnici fino all'anno 2024, alle medesime condizioni e con le medesime competenze.

La Legge n. 89 del 26 maggio 2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico  della ricerca” ha fissato nella laurea triennale il requisito indispensabile per accedere all’albo dei Periti Industriali. La Legge del 29 luglio 2021 n. 108 (pubblicata in G.U. del 30/07/2021) all'art. 55-bis, ha modificato il regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale, disponendo quanto segue "1. All’articolo 1 -septies , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data».

Si ribadisce che nulla cambia per gli attuali iscritti all’albo con il diploma (né per quelli che si iscriveranno durante il periodo transitorio) che, quindi, non saranno obbligati ad innalzare il loro titolo di studio; ovviamente potranno certamente farlo, ma in via esclusivamente volontaria, anche usufruendo degli accordi già siglati tra il CNPI ed alcuni atenei.

Diventa quindi indiscutibile l’applicabilità del principio dell’assimilazione contenuto nella Direttiva qualifiche (2005/36/CE e 2013/55/UE), secondo il quale se in uno Stato membro viene innalzata la formazione di accesso ad una professione, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore sono automaticamente equiparati al livello professionale superiore; si tratta di una previsione della direttiva qualifiche per la quale la nostra Categoria si è battuta a lungo e che è stata puntualmente ripresa nel D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 contenente l’Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (vedi anche il D.Lgs. 28 gennaio 2016 attuativo della direttiva 2013/55/UE). Naturalmente per lo stesso principio restano immutate anche le attuali competenze.

Dunque, con questo provvedimento la categoria resta a tutti gli effetti in Europa, rispettando le sue Direttive e il principio secondo il quale per esercitare una professione intellettuale e mantenere il livello D della direttiva qualifiche (36/2005) è necessario un titolo di Laurea almeno triennale.

Chi sono i periti industriali

Legge n. 89 del 26 maggio 2016

Legge n. 108 del 29 luglio 2021, (vedi art. 55-bis)