Tirocinio. Opportunità riduzione tirocinio obbligatorio
IMPORTANTE INFORMATIVA PER I TIROCINANTI ISCRITTI AL REGISTRO E PER GLI ASPIRANTI A TALE ISCRIZIONE
Si comunica che per le sessioni degli esami di abilitazione di perito industriale, verranno attuate delle nuove più convenienti procedure.
Il ns. Consiglio Direttivo, adottando la linea guida sul tirocinio del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, intende favorire lo svolgimento del tirocinio professionale, attraverso la disciplina del tirocinio svolto in modalità "smart working" e "smart-studying", mediante la partecipazione al "Corso di tirocinio formativo di 200 ore presenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 18 del Regolamento sul tirocinio ai sensi dell'art.6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 138", che può essere erogato a distanza per almeno 40 ore di e-learning.
Chiarimenti
Il tirocinio formativo consiste nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale, di base e di specializzazione, organizzati da ordini o collegi o piattaforma nazionale di formazione Opificium.
I corsi di formazione, ciascuno della durata di almeno 200 ore, da svolgere in maniera presenziale e anche e-learning (40 ore), possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi (art. 6, comma 9, DPR 137/2012, art. 12 ss. Regolamento tirocini).
I contenuti essenziali dei predetti corsi di formazione (art. 12 regolamento tirocini), che possono essere utilizzati anche ai fini dei tirocini in convenzione con le università (art. 13), sono stabiliti all’art. 18:
“1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l’attività professionale del Perito Industriale nell’ambito degli argomenti di seguito trattati:
a. Regolamento per la libera professione del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate;
b. Aspetti deontologici della libera professione;
c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all’esercizio della libera professione;
d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale attinenti all’esercizio della libera professione;
e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici;
f. La funzione peritale nell’ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica;
g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica;
h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell’ambiente ed i consumi energetici;
i. Cenni sulla prevenzione incendi;
j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente;
k. L’informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell’attività specifica dei vari settori della professione.
2. Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quelle soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all’impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.
3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore”.