EPPI - Contributo integrativo al 5%, Contributo soggettivo al 18%
Dal 1° gennaio 2015 il "contributo integrativo" da applicare in fattura passa infatti al 5%, come previsto dalla Riforma approvata a giugno 2012, mentre il "Contributo soggettivo" dal 01/01/2019 passa al 18% del reddito professionale netto.
Attenzione: ad oggi unica eccezione sono le pubbliche amministrazioni. Secondo l’interpretazione della legge voluta dai Ministeri di Economia e Welfare, il contributo integrativo resta fermo al 2% del fatturato quando il cliente è un ente pubblico.
Nuovo Regolamento Previdenziale. Vedi art. 4, comma 2:
2. Il contributo soggettivo obbligatorio è pari:
a) Dal 1° gennaio 1996 al 10% del reddito professionale netto;
b) Dal 1° gennaio 2012 all’11% del reddito professionale netto;
c) Dal 1° gennaio 2013 al 12% del reddito professionale netto;
d) Dal 1° gennaio 2014 al 13% del reddito professionale netto;
e) Dal 1° gennaio 2015 al 14% del reddito professionale netto;
f) Dal 1° gennaio 2016 al 15% del reddito professionale netto;
g) Dal 1° gennaio 2017 al 16% del reddito professionale netto;
h) Dal 1° gennaio 2018 al 17% del reddito professionale netto;
i) Dal 1° gennaio 2019 al 18% del reddito professionale netto.